Le matrici analizzate riguardano acque destinate al consumo umano, acque in bottiglia, acque da tavola, acque superficiali, acque di piscina ed acque reflue.
Analisi acque destinate al consumo umano
Il D.lvo 31/2001 – Attuazione della direttiva 98/83/CE disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.
Le “Acque destinate al consumo umano” vengono definite sia come quelle acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori, sia come le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
Nell’Allegato I parte A e B, sono indicati, rispettivamente, i parametri microbiologici e chimici da ricercare nelle acque potabili mentre nella parte C sono elencati i valori dei parametri indicatori. Nell’Allegato II sono indicati i parametri da analizzare per i controlli di routine.
Il decreto del ministero della Salute 14 giugno 2017 ha introdotto alcune modifiche agli allegati II e III del D.lvo 31/2001 rivedendo in particolare sia l’elenco dei parametri microbiologici di ricerca (per i quali sono specificati metodi di analisi) sia l’elenco dei parametri chimici ed indicatori (per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione).
Analisi acque di piscina (D’immissione e di vasca)
Conferenza Stato-Regioni – Accordo 16 gennaio 2003 (G.U 3 marzo 2003, n. 51) Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. In particolare il punto 3 “Campo di applicazione e finalità” stabilisce che:
- Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
- Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
- Gli impianti di cui all’art. 2 possono essere alimentati con:
- Acqua dolce (superficiale o sotterranea);
- Acqua marina;
- Acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali. Al punto 6 vengono elencati i Controlli interni richiesti al responsabile della piscina, il quale deve garantire:
- La corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportati;
- I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo;
- Che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio;
- La messa a disposizione dell’autorità incaricata dei controllo di tutti i documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo.
Analisi acque reflue e superficiali
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successivi aggiornamenti (parte III), definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee e stabilisce i valori limiti di emissione degli scarichi idrici.