Analisi acque


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Le matrici analizzate riguardano acque destinate al consumo umano, acque in bottiglia, acque da tavola, acque superficiali, acque di piscina ed acque reflue.


Analisi acque destinate al consumo umano

Dopo vent’anni dall’entrata in vigore della prima direttiva europea sulle acque potabili recepita in Italia dal D. Lgs. 31/2001, è stato pubblicato in Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in vigore dal 6 marzo 2023 e abrogativo del D. Lgs. 31/2001 che attuava la passata direttiva 98/83/CE e del DM del 14 giugno 2017.
Il nuovo decreto ha come obiettivo sia la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano sia il miglioramento dell’accesso alle acque medesime prevedendo una serie di analisi e parametri prestabiliti
È possibile sintetizzare le novità del D.lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 rispetto al D.lgs n. 31 del 2 febbraio 2001 come a seguire:

  • Il campo di applicazione e le esenzioni
  • I punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
  • La valutazione e la gestione del rischio
  • I requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque potabili; i reagenti chimici e i materiali filtranti sia attivi sia passivi utilizzati nel trattamento delle acque
  • Le sanzioni

Analisi acque di piscina (D’immissione e di vasca)

Conferenza Stato-Regioni – Accordo 16 gennaio 2003 (G.U 3 marzo 2003, n. 51) Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. In particolare il punto 3 “Campo di applicazione e finalità” stabilisce che:

  1. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
  2. Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
  3. Gli impianti di cui all’art. 2 possono essere alimentati con:
    • Acqua dolce (superficiale o sotterranea);
    • Acqua marina;
    • Acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali. Al punto 6 vengono elencati i Controlli interni richiesti al responsabile della piscina, il quale deve garantire:

  • La corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportati;
  • I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo;
  • Che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio;
  • La messa a disposizione dell’autorità incaricata dei controllo di tutti i documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo.

Analisi acque reflue e superficiali

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successivi aggiornamenti (parte III), definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee e stabilisce i valori limiti di emissione degli scarichi idrici.